Editto di Rotari

L'Editto di Rotari fu promulgato alla mezzanotte del 22 novembre 643 ad opera dell'omonimo re longobardo Rotari (Rothàri) (Brescia, 606-652) che attraverso questo strumento legislativo voleva mettere fine alle continue faide, limitare le vessazioni dei potenti e regolare la vita del suo popolo. L'editto si applicava solo al popolo di stirpe longobarda e non a quello di stirpe latina per il quale si continuava ad applicare il diritto romano anche se, a partire dal regno di Liutprando (712-743), tutti coloro che dimoravano nel regno erano da considerarsi longobardi indipendentemente dalle loro origini  ancestrali.

L'Editto di Rotari continuò ad essere valido per tutti anche dopo l'istituzione del Regno d'Italia ad opera di Carlo Magno (781) in seguito alla sconfitta dei Longobardi a Mortara, Pulchra Silva, (773). Sono documentati molti atti che ne attestano l'uso attorno all'anno mille tra cui un giudicato emesso dal Castello di Massafra nel 970 e conservato nell'Abbazia di Montecassino.


Dell'editto rimane oggi solo una copia originale conservata nella Biblioteca dell'Abbazia benedettina di San Gallo in Svizzera.

Di seguito pubblichiamo una sintesi ragionata del testo basata su una traduzione dal tedesco, in quanto essendo un testo di diritto germanico, certe forme sono meglio spiegate.

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 730: Edictus Rothari 
(Veterum Fragmentorum Tomus III)
(https://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/csg/0730)
Preambolo
In nome di Dio, io, Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re dei longobardi, piacendo a Dio, nell'anno ottavo del mio regno e nel trentottesimo della mia età, correndo felicemente l'anno settantaseiesimo dalla discesa dei longobardi in Italia, da quando vi furono condotti per volontà divina da Alboino re, che allora li guidava. Dato a Pavia nel palazzo reale. Quanto sollecitamente ci preoccupò e ci preoccupa il benessere dei nostri sudditi dimostra il contenuto della presente legge. Siamo soprattutto preoccupati tanto per le frequenti vessazioni cui sono sottoposti i poveri, quanto per le non necessarie esazioni che vengono praticate da parte di coloro che son ritenuti uomini di più alto lignaggio: abbiamo saputo che i miseri subiscono violenza e perciò, richiamandoci alla grazia di Dio onnipotente, abbiamo ritenuto che fosse necessario correggere la legge vigente affinché, così corretta, essa rinnovi ed emendi la precedente legislazione, ed aggiunga ciò che manca e tolga ciò che è inutile. Abbiamo pertanto stabilito di riunire tutte le disposizioni in un unico testo perché sia lecito ad ognuno, fatta salva la legge e la loro giustizia, vivere in tranquillità, adoperarsi secondo le proprie intenzioni contro i nemici e difendere se stessi e le proprie terre. 

I - XXV Delitti capitali contro il Re e lo Stato.
Se qualcuno combattendo contro i nemici abbandonerà il suo compagno o lo tradirà e non si batterà insieme a lui incorrerà nella pena capitale.
Coloro che avevano cospirato contro il Re, lasciato nemici andare liberi per il paese, avevano disertato o si erano ammutinati erano puniti con la morte. Tuttavia per loro era possibile chiedere la misericordia del Re.
L'omicidio era punito col risarcimento (guidrigild), nella misura di metà a favore degli eredi della vittima  e l'altra metà a favore del Re. L'ammontare di detto risarcimento dipendeva dalla proprietà terriera della vittima (angargathungi). Se l'imputato voleva dimostrare la sua innocenza poteva chiedere la prova del duello (camphio). Se la vittima era stata anche derubata (ploderaub) allora l'omicida doveva versare anche la somma di 80 solidi.

XXVI - XXXIV Rapina, furto con scasso.
Per ostruire il passaggio bloccando la strada (wegworin) ai danni di un uomo libero, schiavo, servo della gleba, aldio o liberato, la multa era di 20 solidi. Se una donna libera veniva ingiustamente ingiuriata (per esempio falsamente accusata di essere una masca cioé una strega) la multa era di 900 solidi, la metà della multa andava al re, l'altra metà alla vittima o al suo tutore. Chi veniva disarcionato da cavallo (marhworf) aveva diritto  ad un risarcimento di 80 solidi. Chi commetteva rapine a viso coperto (walapauz) doveva pagare una multa di 80 solidi. Se la rapina veniva commessa di notte i ladri potevano essere uccisi impunemente oppure riscattati liberi per 80 solidi.

XXXV - XLII Scandalo.

Con la parola latina scandalum la legge longobarda intendeva un indefinito "fastidio" commesso in una chiesa, nel palazzo del re e anche in città, che metta in imbarazzo il re.

XLIII - LXXVI Lesioni tra uomini liberi.

Le lesioni venivano risarcite con una ammenda a favore della vittima. Questa ammenda era stata istituita da Rotari per mettere fine alle faide (fehde). L'importo dell'ammenda veniva dettagliato in 32 paragrafi e variava a seconda della tipologia della lesione. Per esempio la perdita  di una mano corrispondeva alla metà del risarcimento (guidrigildo) per una persona uccisa, la paralisi della mano un quarto, un sesto per la perdita del pollice, 17 solidi per la perdita del dito indice, 6 solidi il risarcimento per il dito medio, 8 per l'anulare, 16 per il mignolo. Le stesse regole si applicavano per la perdita di un piede e delle dita del piede. La perdita di un occhio o l'asportazione del naso costavano la metà del risarcimento per una persona uccisa, un quarto per la perdita di un orecchio. A particolari lesioni erano state attribuite dei risarcimenti fissi.
Se la vittima moriva entro un anno per le lesioni riportate allora si applicava il risarcimento in base all'angargathungi della vittima, tolta la parte già versata. La perdita di un bambino in grembo alla madre veniva risarcita con la metà del valore della donna libera se questa sopravviveva. Se moriva anche la madre per il bambino non si pagava niente.

LXXVII - CXXVI Lesioni tra uomini non liberi.

La legge longobarda riconosceva diversi gradi di libertà: Servus Rusticanus (Feldsklave), Aldius (aldio, servo della gleba, semilibero), Servus Ministerialis (servo di casa), Ancilla (donna di servizio), Liberto (lo schiavo liberato). L'Editto di Rotari distingueva tra gli aldii che probabilmente appartenevano alla popolazione latina autoctona ed il Servus Ministrialis che era per esempio un prigioniero di guerra. Il risarcimento per entrambi era un terzo di quello per un uomo libero. Per il Servus Rusticanus che era al livello più basso della società longobarda, il risarcimento era di un sesto rispetto a quello per un uomo libero.

CXXIX - CXXXVII Omicidi di non liberi.

Il risarcimento per il proprietario di non liberi dipendeva dallo stato giuridico e dalla funzione economica della vittima.
  • Aldius (aldio, semilibero): 60 solidi;
  • Servus Ministerialis (affidabile e con esperienza): 50 solidi;
  • Servus Ministerialis (subordinato): 25 solidi;
  • Porcaro con almeno due subalterni: 50 solidi;
  • Porcaro semplice: 25 solidi;
  • Servum massarium (massaro di sala): 20 solidi;
  • Servum bubulcum de sala (bovaro di sala): 20 solidi;
  • Pastore: 20 solidi;
  • Capraro: 20 solidi;
  • Servus rusticanus: 16 solidi

CXXXVIII - CLII Responsabilità civile, avvelenamento, vendetta di sangue, incendio doloso.
I boscaioli e gli operai edili erano responsabili personalmente per le lesioni provocate a terzi, mentre i loro clienti non lo erano.
La preparazione del veleno veniva punita con un'ammenda di 20 solidi, il tentato avvelenamento con la metà, l'omicidio per avvelenamento col risarcimento completo in base all'angargathungi della vittima.
Il concetto di vendetta di sangue evidentemente era duro a morire: Rotari stabiliva che nel caso una famiglia avesse ricevuto un guidrigildo a causa delle offese subite e per questo sanato la cosa e ciò nonostante ricorresse lo stesso alla vendetta di sangue entro un anno dal fatto, allora tale famiglia avrebbe dovuto restituire il doppio del guidrigildo per aver commesso falsa testimonianza.
Il danno provocato da incendio accidentale andava risarcito per intero, nel caso l'incendio fosse stato doloso il danno andava risarcito tre vole.

CLIII - CLXXVII Successioni e donazioni.
I diritti di successione andavano in genere ai figli. In questo l'Editto di Rotari distingueva tra figli legittimi ed illegittimi e sul genere degli stessi. Se un uomo aveva un solo figlio maschio le figlie femmine venivano escluse dalla successione. 

Questo principio giuridico (maggiorasco) è rimasto presente in Toscana fino all'unità d'Italia quando fu del tutto abolito. Per i Longobardi il concetto di ricchezza era associato all'estensione della proprietà terriera (angargathungi), il motivo di questo principio, a prima vista iniquo, era in realtà quello di non frammentare la proprietà terriera e quindi mantenere intatto lo status sociale della famiglia.


Era possibile mettere sullo stesso piano figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio se questi ultimi avevano raggiunto l'età di 12 anni. I figli potevano essere diseredati solo per reati gravi quali il tentato omicidio del padre o la fornicazione con la matrigna. Non era possibile assegnare l'eredità a proprio piacimento (principio giuridico della legittima), anche le donazioni fatte in vita venivano regolamentate. Alla divisione dei beni per successione potevano partecipare fino a sette figli illegittimi, a ciascuno di questi veniva dato la metà di quanto ereditato da ogni figlio legittimo. Se un uomo aveva lasciato un figlio legittimo, a questo andava i due terzi del patrimonio, il restante terzo veniva diviso tra i figli illegittimi. Due figli legittimi ereditano due quinti cadauno ed il restante quinto andava ai figli illegittimi. Tre figli legittimi ereditavano due settimi cadauno ed il restante settimo andava ai figli illegittimi. Se il defunto aveva una figlia legittima e altri figli illegittimi, questa riceveva un terzo dell'eredità, un terzo andava agli altri figli ed il terzo restante restante ai parenti più prossimi. Se le figlie legittime erano due, queste ereditavano un quarto del patrimonio, i figli illegittimi tutti insieme un terzo ed i parenti più prossimi un sesto.

Thinx o geraitthinx le donazioni dovevano essere fatte dinanzi all'assemblea pubblica in modo che tutto fosse chiaro e che in futuro non ci fossero controversie. Se chi faceva la donazione era senza figli e successivamente ne aveva avuti , allora la donazione precedente era da considerarsi nulla. Col termine lidinlaib si intendeva un contratto di godimento di un bene che si concludeva con la morte del donatore, ma poteva essere ripreso da quest'ultimo in caso di sua necessità.


Diritto matrimoniale e reati sessuali.

Per capire le leggi relative al matrimonio è di fondamentale importanza capire il ruolo della donna nella società longobarda. Fondamentalmente la donna era sempre sotto la tutela (mundium) di un uomo: il padre, il marito (muntehe), dei parenti più prossimi o direttamente sotto la tutela del re se non aveva parenti viventi. L'affrancamento da questa forma di tutela patriarcale (selpmundia) non era prevista dal diritto. Una donna non poteva disfarsi dei propri beni né comprarne di altri senza il consenso del proprio custode (munduald). Questo era coerente con il grande rispetto che le donne rivestivano all'interno della società longobarda, dove il custode si prendeva carico di tutte le conseguenze che derivavano dall'azione legale, come l'accertamento della verità attraverso la formula del duello (camphio).

CLXXVIII - CCIV Matrimonio.
La promessa di matrimonio veniva stabilita tra lo sposo ed il padre della sposa e fissata in un contratto (fabula). Lo sposo doveva pagare al padre della sposa una certa somma in danaro o pietre preziose (meta). Il padre della sposa dopo il matrimonio consegnava agli sposi la dote (faderfio) ed il marito offriva come dono nuziale una parte del suo patrimonio che poi rimaneva nella disponibilità della sposa (morgengabe = dono del mattino).

L'Editto di Rotari prevedeva alcune eccezioni alla regola. Se dopo due anni dal fidanzamento l'uomo ancora non aveva sposato la donna, il munduald poteva rescindere dal contratto, tenersi la meta e promettere la donna ad un altro uomo. Se lo sposo promesso prima di questa scadenza sposava un'altra donna allora doveva pagare al munduald della promessa sposa il doppio della meta come ammenda. In caso di lebbra o cecità il contratto matrimoniale veniva annullato e allo sposo veniva restituito quanto versato al momento della promessa di matrimonio.


Nel caso di morte del marito il mundium della sposa spettava ai parenti del defunto, in alcuni casi anche al figlio maschio. La vedova aveva il diritto di risposarsi, in questo caso il nuovo marito diventava il munduald, e gli poteva essere richiesta la restituzione del faderfio e del morgengabe.


Una donna priva di protezione non veniva consegnata al marito. Nel caso il marito uccidesse la moglie senza che questa abbia alcuna colpa, allora questo doveva pagare 1.200 solidi: l'ammenda di importo maggiore di tutto l'Editto. L'ammenda doveva essere versata metà alla famiglia della sposa e metà al re. Nel caso la moglie tentasse di uccidere il marito, quest'ultimo la poteva punire a sua discrezione senza essere per questo perseguito. Se una donna uccideva il marito questa veniva condannata a morte ed il suo patrimonio ereditato dai figli o dai parenti più prossimi del marito.

CCV - CCXV Seduzione, stupro, incesto, violenza sessuale.
Col termine di anagrip nell'Editto si intendeva una relazione con una donna libera fuori dal matrimonio o senza il permesso dei parenti. Un uomo che seduceva una donna libera doveva versarle la somma di 20 solidi ed assumere l'impegno di sposarla, se lui rifiutava allora le doveva allora versare 100 solidi. La seduzione di una donna sposata veniva ammendata con la somma di 40 solidi al munduald della donna sedotta e pagando il doppio della meta al marito tradito. Se la donna veniva violentata e sposata con la forza senza l'accordo del munduald, il marito doveva corrispondere la somma di 900 solidi da dividersi a metà tra il munduald ed il Re. In questo caso la donna era libera di lasciare il marito. Per incesto si intendeva il matrimonio con la matrigna o con la vedova del fratello, in questo caso la coppia veniva divisa e doveva essere versata un'ammenda di 100 solidi. Trafficare con l'ancella di cui non si era il padrone veniva espiato con un'ammenda di 20 solidi se era longobarda, se era romana l'ammenda era di 12 solidi.

CCXVI - CCXXIII Matrimonio tra non liberi.
L'Editto di Rotari regolava anche i casi di matrimonio tra schiavi, semiliberi e liberti. Col matrimonio la donna prendeva lo status sociale del marito, per riprendere il suo d'origine nel caso diventasse vedova. Lo stato sociale dei figli era quello della madre, se il padrone non decideva diversamente. Un aldio (aldius, semilibero) poteva sposare una donna libera (fulcfrea). Se lo faceva uno schiavo questo veniva invece punito con la morte, se era la donna libera a sposare uno schiavo questa poteva essere uccisa dai suoi parenti o venduta come schiava all'estero, se ciò non avveniva questa veniva registrata dal funzionario governativo locale: Gastaldus nelle città e Schuldais negli insediamenti rurali per metterla nella disponibilità del Re come schiava. Un uomo libero poteva sposare la sua schiava se questa veniva liberata (libera thingare) in assemblea pubblica (wirdibora). I figli frutto di questa unione erano completamente liberi e avevano diritto all'eredità.

CCXXIV - CCXXVI della liberazione dei non liberi.

L'Editto di Rotari prevedeva quattro possibilità di ottenere la libertà.
  • fulcfree, era il più alto grado di liberazione del diritto longobardo. Questa liberazione veniva sancita dinanzi all'assemblea pubblica e ritualizzata nel seguente modo, il padrone conduceva lo schiavo da un altro uomo libero, questo lo portava da un terzo che poi lo portava ad un quarto. Quest'ultimo portava lo schiavo ad un quadrivio e, impugnando l'asta di una freccia, pronunciava la seguente frase di rito: "De quattuor vias, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem" dopodiché lo schiavo era libero di andare dove voleva
Di questo rito ci parla anche Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum: 
"13. Pertanto i Longobardi, giunti finalmente in Mauringa, nell'intento di aumentare il numero dei combattenti, sottraggono molti alla schiavitù e li rendono liberi. E poiché la loro condizione di uomini liberi possa essere ratificata, la sanciscono secondo il costume con una freccia, mormorando nello stesso tempo alcune parole nella lingua dei padri per dare stabilità alla cosa."
  • Una seconda possibilità era data ad un non libero privo di tutela attraverso la formula detta in pans (favore del re).
  • Una terza ricalcava la liberazione delle quattro vie ma il liberto restava sotto la tutela del suo vecchio padrone, i suoi figli erano liberi, se moriva senza figli l'eredità spettava al suo padrone.
  • Esisteva anche una quarta versione, giunta incompleta, attraverso la quale uno schiavo poteva diventare un aldius (semilibero).
Tutti i liberti ricadevano sempre sotto il diritto longobardo.

CCXXVII–CCXXXVI Commercio e proprietà.

Chi deteneva un oggetto od un bene per più di cinque anni era considerato il leggittimo proprietario (usucapione). Un aldius (semilibero) o un servus (schiavo) potevano vendere loro proprietà anche senza il consenso del loro munduald (tutore), ad eccezione del servus massarius (massaro di sala) il cui compito era quello di gestire la fattoria.

CCXXXVII–CCXLI Delimitazione dei confini.
Un uomo libero che avesse spostato o falsificato i marcatori del confine doveva pagare un'ammenda di 80 solidi. Se uno schiavo alterava i segni dei confini, per esempio modificando le tacche incise sul tronco degli alberi, veniva punito con la morte, ed il suo padrone doveva pagare una multa di 40 solidi di cui metà alla parte lesa e metà al Re. Se lo schiavo aveva agito senza un preciso ordine del suo padrone gli veniva amputata la mano.

CCXLII-CCXLIV Moneta e falsificazione, ingresso nelle città.
I falsari venivano puniti con l'amputazione della mano. Era proibito entrare o uscire dalle città scavalcando le mura di cinta.

CCXLV–CCXLVII Pegno.
Se esisteva un pegno su un debito allora la restituzione del debito andava richiesta per tre giorni consecutivi prima di considerare proprio il pegno.

CCXLVIII–CCLXVI Furto.

I furti dovevano essere risarciti con nove volte il valore della cosa rubata. Se il ladro era un uomo libero doveva pagare una multa di 80 solidi per se stesso. Se non aveva i soldi per pagare allora era soggetto alla pena di morte. Se era uno schiavo doveva risarcire nove volte il valore del bene e pagare una multa di 40 solidi. Se a rubare era stata una donna doveva risarcire solo nove volte il bene rubato. Chi trovava oro e gioielli per strada doveva consegnarli ad un giudice o altro funzionario del Re altrimenti era considerato furto.

CCLXVII–CCLXXXI Fughe.

Per la cattura di un latitante veniva corrisposta una taglia di 2 solidi. Se il latitante opponeva resistenza alla cattura allora poteva essere ucciso impunemente. Se qualcuno aiutava uno schiavo a fuggire allora doveva restituire al padrone uno schiavo dello stesso valore. Se il fuggitivo trovava asilo in un santuario, allora al Vescovo poteva essere richiesta solo tre volte la restituzione.

CCLXXXII-CCLXXXV Ordine pubblico.

L'assalto violento ad una proprietà veniva punita con una multa di 20 solidi, è espressamente specificato che a questo tipo di crimini non potevano partecipare delle donne. Le rivolte di schiavi e rusticani venivano punite con ammende molto alte.

CCLXXXVI–CCCLVIII Agricoltura e selvicultura, tutela dei cavalli, leggi sulla caccia.

Particolarmente dettagliato in 73 leggi è l'elenco di crimini nella conduzione delle attività agricole e forestali. Si andava dall'abbattimento di una recinzione con l'aratro, al furto di un giogo, con multe che andavano dai 2 ai 6 solidi. Se uno subiva delle lesioni a causa di una recinzione mal realizzata veniva punito il costruttore. Se si scavava un fosso era obbligatorio puntellarne le pareti. Altri articoli riguardavano il ritrovamento di miele o di un piccolo falco.
Il gahagium (riserva reale di caccia) era particolarmente protetta dalla legge.

Un gruppo di leggi era specificatamente dedicato all'allevamento ed al commercio di cavalli.

Se qualcuno feriva un cavallo cavandogli un occhio o tagliandogli un orecchio, allora doveva risarcire il proprietario con un cavallo dello stesso valore. Chi tagliava la coda di un cavallo veniva punito con un'ammenda di 6 solidi. Se qualcuno montava un cavallo che non gli apparteneva e lo conduceva senza allontanarsi dal luogo dove lo aveva trovato, questo non era considerato furto ma veniva punito con una multa di 2 solidi. Chi rubava un cavallo doveva restituire una somma pari a 8 volte (athugild) il valore del cavallo e restituire l'animale al legittimo proprietario altrimenti versare una somma pari a 9 volte il suo valore.
Chi trovava un cavallo lo poteva trattenere se il proprietario non si faceva vivo, informandone  il giudice (iudex) o altro funzionario governativo, oppure dandone notizia alla comunità riunita davanti alla chiesa.

Molte sono anche le leggi sulla caccia. Fatta eccezione per il gahagium (riserva reale di caccia) era possibile cacciare praticamente dovunque. Chi trovava un animale ferito lo doveva riportare al cacciatore, ottenendone in cambio la spalla destra e sette costole. Chi ometteva di restituire l'animale veniva punito con un'ammenda pari a 6 solidi. Se qualcuno subiva delle lesioni o veniva ucciso da un animale ferito, il cacciatore veniva ritenuto responsabile a meno che avesse già terminato la sua battuta di caccia.


Chi causava un aborto ad una mucca veniva punito con un tremissis (1/3 di solido), causarlo ad una cavalla veniva punito con una multa di 1 solido, ad una schiava con 3 solidi.

Un maniaco che causava danni ad animali o persone non veniva ritenuto responsabile delle sue azioni ma poteva essere ucciso impunemente. I forestieri non potevano far pascolare i propri cavalli sui prati.

CCCLIX-CCCLXV Procedura civile e penale nel diritto longobardo.

Se un longobardo era accusato di un crimine doveva versare una wadia (cauzione) e nominare un Bürgen (garante) per assicurarsi che il processo venisse fatto entro 12 giorni, questo periodo poteva essere protratto in caso di legittimo impedimento. Nel caso l'imputato non si sottoponesse al giudizio durante un intero anno allora veniva automaticamente dichiarato colpevole. Nel caso il processo non fosse portato a termine entro un anno dallo svolgersi dei fatti, l'attore non aveva più diritto ad alcunché.

L'imputato ritenuto colpevole poteva pagare la pena prevista oppure nel caso di una causa del valore superiore a 20 solidi, dichiarare la propria innocenza e chiamare in aiuto 6 parenti o amici (Aidos o sacramentali) che giurassero solennemente sui vangeli garantendo sulla sua reputazione, dall'altra parte il querelante poteva anche lui convocare cinque sacramentali per appoggiare le sue ragioni, se il querelante o qualcuno dalla sua parte rompeva il giuramento allora doveva ritirare tutte le accuse e pagare un'ammenda. Per una causa di valore inferiore a 20 solidi, bastavano meno sacramentali ed il giuramento veniva fatto ad arma sacrata.


In alcuni casi specifici come la decisione circa la legittimità di un figlio, l'omicidio della propria moglie, il mundium di una donna sposata, la verità poteva essere risolta mediante il duello (Camfio). I duellanti per proteggersi non potevano fare ricorso alle arti magiche.

CCCLXVI-CCLXXXVIII Varie.

Gli immigrati (waregangi) nel regno potevano ottenere dal re il privilegio di vivere secondo le loro leggi, ma dovevano tuttavia sottostare al diritto longobardo.

Quest'ultimo è un punto molto importante nel quale dal testo dell'Editto si capisce che i Longobardi erano tolleranti nei confronti degli altri popoli, come per esempio i Sassoni che volevano vivere secondo le loro tradizioni. In questo l'atteggiamento dei longobardi era assai diverso da quello dei Franchi. Carlomagno mosse guerra a tutti quei popoli che non si volevano convertire al cristianesimo e vivere secondo la dottrina della Chiesa. Tutte queste guerre peraltro assai cruente sono classificabili come guerre di religione. Questa diversa concezione tra Franchi e Longobardi sulla tolleranza nei confronti delle antiche tradizioni pagane dei popoli germanici e nei confronti del sincretismo porterà allo scontro finale ed alla caduta del progetto di creare un'Italia unita sotto la corona di un re Longobardo. In questo ebbe un ruolo determinante l'atteggiamento della Chiesa di Roma che vedeva come il fumo negli occhi il progetto unitario longobardo in quanto si vedeva minacciata nella sua autonomia anche territoriale.


Se uno schiavo del re uccideva un uomo libero, allora il re pagava il guidrigildo. Per gli altri reati lo schiavo veniva giustiziato ma il re non doveva pagare alcuna ammenda.


L'omicidio di funzionari reali quali sculdhais, gastaldius e actor regis veniva risarcito applicando il guidrigildo a cui si sommava un'ammenda di 80 solidi. Per evitare la corruzione ai funzionari era proibito accettare doni senza il permesso del re. Tutti gli introiti andavano al regno.


Per combattere la superstizione l'editto impediva di uccidere una donna perché ritenuta una strega (striga), perchè si dice "un cristiano non può credere che una strega divori un uomo dal didentro"


Commenti

  1. Grandioso .Con questo editto nasce la civiltà occidentale.Grande popolo i longobardi!!!

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    1. E' evidente il livello elementare e barbarico di queste leggi rispetto al diritto romano che ha finito per soppiantarle del tutto. La civiltà occidentale nasce dalla cultura romano-ellenistica.

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